Art. 6 
 
                 Comitato regionale del volontariato 
 
    1.  Il  comitato  regionale  del  volontariato  e'  strumento  di
partecipazione  attiva  delle  organizzazioni  di  volontariato  alla
programmazione e alla realizzazione degli  interventi  della  Regione
nei settori  di  diretto  interesse  delle  organizzazioni  stesse  e
rappresenta le organizzazioni di volontariato  nei  rapporti  con  le
istituzioni, gli enti e gli organismi. 
    2. Il comitato esercita funzioni  consultive  con  riguardo  alla
programmazione   regionale,   agli   interventi   nel   settore   del
volontariato e su  ogni  altra  questione  diretta  a  promuovere  il
volontariato nel territorio regionale. 
    3. Il comitato esercita funzioni di impulso e  proposta  riguardo
agli  interventi  regionali  in   materia   di   volontariato,   allo
svolgimento di studi  e  ricerche,  alle  iniziative  di  formazione,
aggiornamento,  educazione  alla  cultura  della  solidarieta'  e  di
orientamento al volontariato e in particolare: 
    a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei  suoi
aggiornamenti annuali; 
    b) formula  pareri  obbligatori  su  nuove  leggi  e  regolamenti
regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato; 
    c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione  e  i
compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale. 
    4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio  regionale,  entro
il mese di febbraio, una relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene,  tra  i  vari
aspetti: 
    a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale; 
    b) l'esplicazione dei valori e del programma  di  riferimento  su
cui esso e' redatto; 
    c) le priorita' d'intervento  preventivamente  individuate  e  le
modalita' con cui si e' inteso perseguirle; 
    d)  la  presentazione  del  proprio  operato  e   dei   risultati
conseguiti. 
    5. Il comitato e' composto: 
    a) dal Presidente della Regione, o suo delegato; 
    b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato,
iscritte nel Registro; 
    c) dal dirigente della struttura regionale competente in  materia
di volontariato, o suo delegato; 
    d) da due rappresentanti  delle  autonomie  locali,  di  cui  uno
designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI. 
    6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la  prima
riunione del comitato  per  l'elezione  fra  i  suoi  componenti  del
presidente e del vice presidente. 
    7. Il comitato dura in carica  per  tre  anni  e  fino  alla  sua
ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della  Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale. 
    8. I rappresentanti delle  organizzazioni  di  volontariato  sono
eletti dall'assemblea di cui all'art.  7  in  modo  da  garantire  la
rappresentativita'  del  territorio  regionale   e   possono   essere
riconfermati per una sola volta nella medesima carica. 
    9.  Per  la  trattazione   di   particolari   questioni   possono
partecipare  alle  riunioni  del  comitato,  con   voto   consultivo,
rappresentanti di altri enti e funzionari regionali. 
    10. La partecipazione alle riunioni del comitato e' gratuita.  Ai
componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i
dipendenti regionali. 
    11. Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato  sono  svolte  da
personale regionale indicato dalla struttura regionale competente  in
materia di volontariato. 
    12. Il comitato ha sede presso la struttura regionale  competente
in materia di volontariato. 
    13. Il comitato disciplina con regolamento le  proprie  modalita'
di convocazione e di funzionamento.