Art. 7 Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato 1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni. 2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati. 3. Possono essere, altresi', convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalita'. 4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all' art. 15 della legge n. 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attivita' svolta. 5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 6. L'Assemblea elegge nel comitato di cui all'art. 6 e nel comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all' art. 15 della legge n. 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalita' stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto. 7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione e' trasmesso al comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.