Art. 7 
 
      Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato 
 
    1. L'Assemblea regionale delle  organizzazioni  di  volontariato,
presieduta  dall'assessore  competente,  costituisce  un  momento  di
proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali  in  materia
di  volontariato,  sullo  stato  dei  rapporti  tra  volontariato   e
istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse  per
le organizzazioni. 
    2. Partecipano all'Assemblea, con  voto  deliberativo,  i  legali
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato
e loro  forme  di  coordinamento  regionale  iscritte  nel  Registro.
Possono partecipare, senza diritto di  voto,  le  organizzazioni  non
iscritte  e  vi  possono  assistere  liberamente  tutti  i  cittadini
interessati. 
    3.  Possono  essere,  altresi',  convocate  assemblee  a  livello
provinciale aventi le medesime finalita'. 
    4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del
comitato di gestione del fondo speciale per  il  volontariato  e  dei
Centri di servizio di cui all' art. 15 della  legge  n.  266/1991  ai
fini della presentazione delle relazioni annuali sugli  indirizzi  di
gestione e sull'attivita' svolta. 
    5. Nel regolamento  di  funzionamento  dell'Assemblea,  approvato
dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche  le  modalita'
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 
    6. L'Assemblea elegge nel  comitato  di  cui  all'art.  6  e  nel
comitato di gestione del Fondo speciale per il  volontariato  di  cui
all'  art.  15  della  legge  n.  266/1991  i  rappresentanti   delle
organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalita'  stabilite
dal proprio  regolamento.  Ciascuna  organizzazione  di  volontariato
esprime un voto. 
    7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione
e'  trasmesso  al  comitato  regionale  dell'associazionismo  e  reso
pubblico.