Art. 8 Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato 1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione e' autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro. 2. Al fine di accrescere la rappresentativita' e favorire l'attivita' congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.