Art. 8 
 
   Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato 
 
    1. Per promuovere il ruolo del volontariato  e  favorire  il  suo
sviluppo, la Regione e' autorizzata a sostenere spese dirette per  la
realizzazione  di  iniziative  di  studio,  ricerca,  informazione  e
sperimentazione, anche con il coinvolgimento  di  enti  locali  e  di
soggetti privati senza scopo di lucro. 
    2.  Al  fine  di  accrescere  la  rappresentativita'  e  favorire
l'attivita'  congiunta  delle  associazioni,   sono   sostenute,   in
particolare, la  costituzione  di  reti  e  le  azioni  dalle  stesse
attuate.