Art. 9 
 
           Contributi alle organizzazioni di volontariato 
 
    1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro mediante la concessione di contributi per: 
    a) l'assicurazione dei volontari; 
    b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attivita'
di volontariato; 
    c) la realizzazione  di  interventi  progettuali  di  particolare
rilevanza. 
    2. La Giunta regionale determina  di  norma,  entro  il  mese  di
dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli  ambiti
prioritari degli interventi progettuali di cui al  comma  1,  lettera
c), da sostenere nell'anno successivo. 
    3. Le domande di contributo sono presentate dalle  organizzazioni
di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno. 
    4.  La  Giunta  regionale  suddivide  i  finanziamenti   tra   le
tipologie,  indicate  al  comma  1,  sulla   base   delle   richieste
contributive pervenute e delle finalita' da perseguire.