Art. 9 Contributi alle organizzazioni di volontariato 1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per: a) l'assicurazione dei volontari; b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attivita' di volontariato; c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza. 2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo. 3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno. 4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute e delle finalita' da perseguire.