Art. 11 Vigilanza 1. La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'art. 9, comma 1, puo' avvalersi del Nucleo operativo regionale di vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 2113 (Attivita' di vigilanza regionale in materia di Sanita' pubblica veterinaria. Potenziamento del Nucleo operativo regionale di vigilanza veterinaria - NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente. 2. Nell'ambito delle attivita' di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2010. 3. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente. 4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della legge regionale n. 6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.