Art. 11 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La Commissione regionale, per gli accertamenti  istruttori  di
cui  all'art.  9,  comma  1,  puo'  avvalersi  del  Nucleo  operativo
regionale di vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione
della Giunta  regionale  29  gennaio  2001,  n.  2113  (Attivita'  di
vigilanza regionale  in  materia  di  Sanita'  pubblica  veterinaria.
Potenziamento del Nucleo operativo regionale di vigilanza veterinaria
- NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta  in
volta sulla base delle specifiche esigenze ed in  collaborazione  con
l'ASL competente. 
    2.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  vigilanza  sulla  corretta
registrazione delle specie esotiche presso titolari  di  esercizi  di
vendita (commercianti ed  allevatori  per  il  commercio)  i  Servizi
veterinari delle ASL provvedono  alla  vidimazione  del  registro  di
carico e scarico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2010. 
    3. Per le verifiche ai fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni
alla detenzione,  allevamento  e  commercio  di  specie  esotiche,  i
Servizi veterinari delle ASL utilizzano  il  verbale  di  sopralluogo
disposto  con  apposito  provvedimento  della   struttura   regionale
competente. 
    4. Ai sensi di quanto previsto dalla  legge  regionale  3  luglio
1996,  n.  35  (Delega  o  subdelega  delle  funzioni  amministrative
sanzionatorie in materia  di  igiene  alimenti  e  bevande,  sostanze
destinate  all'alimentazione,   sanita'   pubblica   e   veterinaria,
disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia), la  competenza  alla
gestione del contenzioso amministrativo  derivante  dall'applicazione
della legge regionale n. 6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.