Art. 3 Autorizzazioni 1. Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro sessanta giorni, dell'autorizzazione. 2. Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalita' previste al comma 1. La domanda di autorizzazione e', inoltre, corredata di: a) planimetria della sede; b) descrizione delle strutture di detenzione; c) attestato di idoneita' conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 3. La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c) e' autorizzata ai sensi del comma 1. 4. Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. La domanda di cui al comma 4 e' corredata di: a) planimetria della sede; b) della descrizione delle strutture di detenzione; c) attestato di idoneita', conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 5. 6. Ai fini dell'attivita' di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2010, i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 7. La domanda di cui al comma 6 e' corredata di: a) planimetria della sede; b) della descrizione delle strutture di detenzione; c) attestato di idoneita', conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 8. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attivita', previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente. 9. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio. 10. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati. 11. I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.