Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
    1. Ai fini della detenzione, i  soggetti  interessati  presentano
domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria  locale  (ASL)
competente per territorio che la inoltra al comune in  cui  intendono
detenere le  specie  interessate  per  il  rilascio,  entro  sessanta
giorni, dell'autorizzazione. 
    2. Per l'allevamento non a fini commerciali i  proprietari  degli
impianti  presentano  domanda  di  autorizzazione  con  le  modalita'
previste al comma  1.  La  domanda  di  autorizzazione  e',  inoltre,
corredata di: 
    a) planimetria della sede; 
    b) descrizione delle strutture di detenzione; 
    c) attestato di idoneita' conseguito  al  termine  dei  corsi  di
formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 
    3. La riproduzione di animali esotici in  condizioni  diverse  da
quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera  c)  e'  autorizzata  ai
sensi del comma 1. 
    4. Per l'allevamento ai fini del commercio  i  soggetti  titolari
presentano domanda di autorizzazione  allo  Sportello  unico  per  le
attivita' produttive (SUAP) del comune  sede  dell'impianto,  che  la
inoltra, corredata della documentazione prevista  al  comma  5,  alla
Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il
rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere
della   Commissione   viene   inoltrato   al   SUAP,   che   rilascia
l'autorizzazione  e  la  trasmette  all'ASL  per  l'esercizio   delle
funzioni di vigilanza. 
    5. La domanda di cui al comma 4 e' corredata di: 
    a) planimetria della sede; 
    b) della descrizione delle strutture di detenzione; 
    c) attestato di idoneita', conseguito al  termine  dei  corsi  di
formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 5. 
    6. Ai fini dell'attivita' di commercio di cui agli articoli  6  e
7, comma 2, della legge regionale  n.  6/2010,  i  soggetti  titolari
presentano domanda di autorizzazione  allo  Sportello  unico  per  le
attivita' produttive (SUAP) del comune  sede  dell'impianto,  che  la
inoltra, corredata della documentazione prevista  al  comma  7,  alla
Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il
rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere
della   Commissione   viene   inoltrato   al   SUAP,   che   rilascia
l'autorizzazione  e  la  trasmette  all'ASL  per  l'esercizio   delle
funzioni di vigilanza. 
    7. La domanda di cui al comma 6 e' corredata di: 
    a) planimetria della sede; 
    b) della descrizione delle strutture di detenzione; 
    c) attestato di idoneita', conseguito al  termine  dei  corsi  di
formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 
    8.  I  titolari  di  circhi,  mostre  e   spettacoli   viaggianti
presentano, ai sensi dell'art. 11 della legge  regionale  n.  6/2010,
domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in
cui intendono effettuare l'attivita', previo  parere  favorevole  del
Servizio veterinario dell'ASL competente. 
    9. La variazione delle condizioni di  detenzione  e  mantenimento
degli animali  esotici  che  possono  incidere  sulle  loro  esigenze
comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per
territorio. 
    10. La Commissione regionale provvede  alla  tenuta  di  apposito
registro regionale dei commercianti e  degli  allevatori  di  animali
esotici autorizzati. 
    11. I  modelli  di  domanda,  specifici  per  ogni  tipologia  di
autorizzazione, sono predisposti  con  apposito  provvedimento  della
struttura regionale competente.