Art. 4 
 
      Modalita' per la detenzione, l'allevamento e il commercio 
 
    1. Le modalita' relative alla detenzione, allevamento e commercio
di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee  guida
riportate nell'allegato A del  presente  regolamento.  L'allevamento,
inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali  e  strutturali
tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali
delle specie interessate.