Art. 4 Modalita' per la detenzione, l'allevamento e il commercio 1. Le modalita' relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.