Art. 7 Parchi faunistici 1. I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 6/2010, non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto gia' disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).