Art. 7 
 
                          Parchi faunistici 
 
    1. I parchi faunistici,  fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti
dall'art. 10 della legge regionale n. 6/2010, non  sono  assoggettati
agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale,  in
quanto gia' disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
(Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici).