Art. 9 Commissione regionale 1. La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla legge regionale n. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di referenza regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche. 2. I componenti di cui all'art. 14, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 6/2010, sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti e' effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati. 3. Il componente di cui all'art. 14, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 6/2010, e' designato dal Corpo forestale regionale. 4. Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico-scientifico, il presidente della commissione puo' individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare. 5. La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attivita' fino al suo rinnovo. 6. Ulteriori modalita' relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.