Art. 9 
 
                        Commissione regionale 
 
    1. La  commissione,  oltre  ai  compiti  attribuiti  dalla  legge
regionale n. 6/2010 e ove lo ritenga  necessario,  dispone  ulteriori
accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi  inerenti  la
detenzione,  l'allevamento  ed  il  commercio  di  animali   esotici,
individua, sentito il Centro di referenza regionale animali  esotici,
procedure ed interventi ritenuti idonei per  l'identificazione  delle
specie esotiche. 
    2. I componenti di cui all'art. 14, comma  2,  lettere  b)  e  c)
della legge  regionale  n.  6/2010,  sono  individuati  concordemente
attraverso apposite procedure  amministrative  espletate  dagli  enti
coinvolti. In caso di mancata  indicazione  univoca  da  parte  delle
Associazioni naturalistiche ed animaliste entro  il  termine  di  due
mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti  e'  effettuata
dal Presidente della Commissione in carica sulla base  dei  curricula
formativi e professionali dei singoli candidati. 
    3. Il componente di cui all'art. 14, comma 2,  lettera  d)  della
legge  regionale  n.  6/2010,  e'  designato  dal   Corpo   forestale
regionale. 
    4. Qualora si ravvisino particolari esigenze  di  approfondimento
tecnico-scientifico, il presidente della commissione puo' individuare
un esperto esterno in possesso di adeguate  conoscenze  professionali
nelle materie da trattare. 
    5. La  commissione  regionale  animali  esotici  si  riunisce  su
convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed  esercita  la
sua attivita' fino al suo rinnovo. 
    6.  Ulteriori  modalita'  relative   all'organizzazione   ed   al
funzionamento della  commissione  sono  stabilite  dalla  stessa  con
proprio regolamento.