Art. 2 
 
     Modifiche e integrazioni all'art. 19 della L.R. n. 28/2011 
 
    1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale  n.  28/2011  e'
sostituito dal seguente: «5. In sede di  prima  applicazione  e  fino
all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che  contengono
la validazione regionale dello studio  di  microzonazione  sismica  e
l'adozione  della  carta  delle  microaree  a  comportamento  sismico
omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati  e
loro varianti, l'approvazione  delle  lottizzazioni  convenzionate  e
loro  varianti,  nonche'  l'adozione  delle  varianti  parziali  sono
ammesse  solo  previa  validazione  dello  studio  di  microzonazione
sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e  regionali  in
materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89  del
d.p.r. n. 380/2001».