Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 19 della L.R. n. 28/2011 1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2011 e' sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonche' l'adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del d.p.r. n. 380/2001».