Art. 3 
 
Interventi urgenti per la piena operativita'  del  Centro  Funzionale
 d'Abruzzo e della Sala Operativa regionale della Protezione Civile 
 
    1. Al fine  di  sviluppare,  consolidare,  mantenere  le  proprie
capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del
Sistema  di  allertamento  nazionale  di  cui  alla   direttiva   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  27  febbraio  2004  e  smi  e
all'art. 3-bis della L. 225/92 e s.m.i. (cosi' come  integrato  dalla
Legge n. 100 del 12 luglio 2012) e al fine di  dare  attuazione  alla
normativa  vigente  e  attivare  formalmente  il  Centro   Funzionale
d'Abruzzo,  tenendo  conto  della  deroga   prevista   dall'art.   14
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981  del
4 agosto 2010 fatta salva l'effettiva disponibilita' finanziaria,  il
Centro Funzionale d'Abruzzo  della  Protezione  Civile  Regionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico
nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione  di  una  o  piu'
selezioni  pubbliche  per   l'assunzione   di   personale   a   tempo
determinato,  mediante  valorizzazione  delle  esperienze   acquisite
presso il  Centro  Funzionale  d'Abruzzo  da  personale  titolare  di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
    2. Al fine di potenziare le capacita' di gestione  dell'emergenza
della Sala Operativa Regionale, istituita dall'art.  14  della  legge
regionale n. 72 del 14  dicembre  1993  «Disciplina  delle  attivita'
regionali di protezione  civile»,  quale  sede  tecnica  di  raccolta
notizie, comando, coordinamento, comunicazione e  controllo  ai  fini
dell'attivita' di protezione civile di competenza della  Regione,  la
Direzione Regionale di Protezione Civile, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata  a  procedere,
tenendo conto della deroga prevista dall'art. 14  dell'Ordinanza  del
Presidente del consiglio dei Ministri n.  3981  del  4  agosto  2010,
fatta salva l'effettiva disponibilita' finanziaria,  nei  limiti  dei
posti disponibili in organico nell'ambito della  medesima  Struttura,
all'indizione di una o piu' selezioni pubbliche per  l'assunzione  di
personale  a  tempo  determinato,   mediante   valorizzazione   delle
esperienze acquisite presso la Sala Operativa della  Regione  Abruzzo
nonche' dal personale gia' destinatario di ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri impegnato in  attivita'  connesse  per  il
superamento di emergenze, titolare  di  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo, in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
    3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si  provvede  nell'ambito
delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata  «Interventi  e
ricerche in materia  di  difesa  del  suolo  e  della  costa,  tutela
ambientale  e  protezione  civile»  e  UPB  05.01.003  «Attivita'  di
Protezione Civile».