Art. 3 Interventi urgenti per la piena operativita' del Centro Funzionale d'Abruzzo e della Sala Operativa regionale della Protezione Civile 1. Al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e smi e all'art. 3-bis della L. 225/92 e s.m.i. (cosi' come integrato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012) e al fine di dare attuazione alla normativa vigente e attivare formalmente il Centro Funzionale d'Abruzzo, tenendo conto della deroga prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010 fatta salva l'effettiva disponibilita' finanziaria, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o piu' selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Centro Funzionale d'Abruzzo da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine di potenziare le capacita' di gestione dell'emergenza della Sala Operativa Regionale, istituita dall'art. 14 della legge regionale n. 72 del 14 dicembre 1993 «Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile», quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attivita' di protezione civile di competenza della Regione, la Direzione Regionale di Protezione Civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata a procedere, tenendo conto della deroga prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010, fatta salva l'effettiva disponibilita' finanziaria, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o piu' selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sala Operativa della Regione Abruzzo nonche' dal personale gia' destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri impegnato in attivita' connesse per il superamento di emergenze, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata «Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile» e UPB 05.01.003 «Attivita' di Protezione Civile».