Art. 4 Interventi urgenti per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici 1. Per poter consentire il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attivita' della Sezione Regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici, operante presso la Direzione Lavori Pubblici, prevista all'art. 7 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al fine di dare completa attuazione alla normativa vigente tramite l'istituzione dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici le cui competenze sono delineate all'art. 7 comma 4 del predetto decreto, la Direzione Lavori Pubblici e' autorizzata a procedere, nel limite di cinque posti, all'indizione di una o piu' selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata «Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile».