Art. 4 
 
Interventi urgenti  per  il  funzionamento  della  sezione  regionale
              dell'Osservatorio dei contratti pubblici 
 
    1. Per poter consentire il mantenimento, il consolidamento  e  lo
sviluppo delle attivita' della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio
Contratti Pubblici, operante presso  la  Direzione  Lavori  Pubblici,
prevista all'art. 7 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed  al  fine  di
dare completa attuazione alla normativa vigente tramite l'istituzione
dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici le cui competenze sono
delineate all'art. 7 comma  4  del  predetto  decreto,  la  Direzione
Lavori Pubblici e' autorizzata a  procedere,  nel  limite  di  cinque
posti,  all'indizione  di  una  o  piu'   selezioni   pubbliche   per
l'assunzione   di   personale   a   tempo    determinato,    mediante
valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sezione regionale
dell'Osservatorio  Contratti  Pubblici  da  personale   titolare   di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  rispetto  del
principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  precedente  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte  nella  UPB  05.01.007  denominata
«Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della  costa,
tutela ambientale e protezione civile».