Allegato 
 
Regolamento di esecuzione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale
  11 agosto 2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011  e  del
  bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi  dell'art.  34
  della legge regionale n. 21/2007),  concernente  la  determinazione
  degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui  all'art.  31
  del decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  624  e  le  relative
  modalita' di versamento. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3,  comma  24
della legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  11  (Assestamento  del
bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2011-2013  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007),  disciplina  la
determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di  cui
all'art.  31  del  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624
(Attuazione della  direttiva  92/91/CEE  relativa  alla  sicurezza  e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e
della direttiva 92/104/CEE  relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e
le relative modalita' di versamento. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
    1. Sono tenuti al versamento degli oneri relativi alle  verifiche
periodiche di cui all'art. 1, i datori di lavoro di cui  all'art.  31
del decreto legislativo n.  624/1996,  secondo  quanto  disposto  nei
seguenti articoli. 
 
                               Art. 3. 
 
 
    Determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche 
 
    1. Gli oneri di  cui  all'art.  1  sono  determinati  secondo  il
tariffario di cui all'allegato A. 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Quantificazione e modalita' di versamento 
 
    1.  Il  soggetto  obbligato  invia,  alla   struttura   regionale
competente in materia di attivita' estrattive cui spetta  l'esercizio
delle funzioni di polizia mineraria, di seguito  struttura  regionale
competente,  unitamente  alla  richiesta   di   verifica   periodica,
l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di  cui  all'art.
1, determinati in misura fissa. 
    2. Qualora l'importo versato non sia correttamente  quantificato,
la  struttura  regionale   competente   invia   al   richiedente   la
comunicazione dell'esatto importo e, contestualmente,  lo  invita  ad
integrare il versamento. 
    3. Qualora l'importo dovuto debba essere calcolato sulla base  di
una tariffa oraria,  il  soggetto  obbligato  procede  al  versamento
successivamente alla verifica ed entro trenta giorni  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione di  quanto  dovuto,  da  parte  della
struttura regionale competente. 
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo   trovano
applicazione anche nel caso in cui la struttura regionale  competente
si avvalga, per l'esecuzione della verifica periodica, di altri  Enti
o laboratori, in conformita' a quanto disposto dall'art. 31  comma  5
del decreto legislativo 624/1996. 
 
                               Art. 5. 
 
 
         Presentazione della richiesta di verifica periodica 
 
    1. Ai fini di quanto previsto all'art. 4, il  soggetto  obbligato
presenta,  alla  struttura  regionale  competente,  la  richiesta  di
verifica periodica, redatta secondo il modello di cui all'allegato B,
con l'indicazione delle caratteristiche delle  attrezzature  e  degli
impianti da verificare. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Modifiche della modulistica 
 
    1. Alle eventuali modifiche del modello di cui all'allegato B  al
presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore  centrale
ambiente, energia e politiche per la montagna. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
    1. Le tariffe relative  agli  apparecchi  di  sollevamento  e  ai
recipienti a pressione di vapore e di gas trovano  applicazione  fino
all'entrata in vigore del decreto del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero della salute e del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  previsto  dall'art.  3,  comma  3  del  decreto
ministeriale  11  aprile  2011  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali (Disciplina delle modalita' di effettuazione  delle
verifiche periodiche di cui all'All. VII del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti
di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto: Il Presidente: Tondo