Art. 6 
 
          Istituzione di nuove unita' previsionali di base 
 
    1. La Giunta regionale e' autorizzata ad  apportare,  nell'ambito
del bilancio di previsione per il  triennio  2013/2015,  con  proprie
deliberazioni, le variazioni necessarie per  l'istituzione  di  nuove
codifiche regionali sia per  la  gestione  dei  residui  sia  per  la
gestione degli stanziamenti di competenza di  risorse  assegnate  con
atto amministrativo.