Art. 10.
                        Variazioni di bilancio
 
   1.  Alla  parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 12 agosto 1987.
 
                              ROLLANDIN