Art. 10. Variazioni di bilancio 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 12 agosto 1987. ROLLANDIN