Art. 4.
                           Capitale sociale
 
   1.  Il  capitale  sociale  viene  inizialmente  fissato in lire 25
miliardi suddiviso in 25.000 azioni di valore  nominale  unitario  di
lire 1 milione ciascuna.
   2.  La  giunta  regionale e' autorizzata a sottoscrivere, all'atto
della costituzione, una quota del capitale sociale  non  superiore  a
lire  17.500  milioni  pari a n. 17.500 azioni, fermo quanto previsto
dal secondo comma del precedente art. 3.
   3.   La   regione   Valle   d'Aosta   non  potra'  deliberare  ne'
sottoscrivere eventuali e  successivi  aumenti  di  capitale  sociale
senza  preventiva  approvazione  a  mezzo  di  apposito provvedimento
legislativo regionale.