Art. 4. Capitale sociale 1. Il capitale sociale viene inizialmente fissato in lire 25 miliardi suddiviso in 25.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione ciascuna. 2. La giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione, una quota del capitale sociale non superiore a lire 17.500 milioni pari a n. 17.500 azioni, fermo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 3. 3. La regione Valle d'Aosta non potra' deliberare ne' sottoscrivere eventuali e successivi aumenti di capitale sociale senza preventiva approvazione a mezzo di apposito provvedimento legislativo regionale.