Art. 7.
                          Collegio sindacale
 
   1.  Il collegio sindacale sara' composto di tre membri effettivi e
due supplenti.
   2.  Alla  regione  Valle  d'Aosta sara' riservata la nomina di due
sindaci effettivi e di un  supplente,  nonche'  la  designazione  del
presidente del collegio sindacale.