Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1.   La   spesa  di  complessive  lire  17.500  milioni  a  carico
dell'esercizio  1987,  derivante  dall'applicazione  della   presente
legge,  gravera'  sull'istituendo  cap.  n.  23650  del  bilancio  di
previsione della Regione per l'anno 1987.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvedera' mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 "Fondo
globale  per  il  finanziamento  di  spese per ulteriori programmi di
sviluppo - Spese di investimento -" del bilancio di previsione  della
Regione  per  l'esercizio 1987, a valere sull'apposito accantonamento
iscritto all'allegato n.  8:  Interventi  a  carattere  generale,  al
bilancio  stesso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile, la
minor somma di lire 7.250 milioni.