Art. 9. Norma finanziaria 1. La spesa di complessive lire 17.500 milioni a carico dell'esercizio 1987, derivante dall'applicazione della presente legge, gravera' sull'istituendo cap. n. 23650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvedera' mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento -" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987, a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8: Interventi a carattere generale, al bilancio stesso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile, la minor somma di lire 7.250 milioni.