Art. 2.
 
   1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 e' aggiunto il seguente quinto
comma:
   "5.  Le  cooperative  edilizie  devono  realizzare  interventi che
prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n.  12
alloggi,  anche  se  collocati su piu' fabbricati ma insistenti sulla
stessa area. Gli edifici realizzati  con  il  finanziamento  pubblico
devono  essere  assegnati  esclusivamente  a  soci  della cooperativa
aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo,  salvo  eventuali
cessioni  di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del
terreno".