Art. 2. 1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 e' aggiunto il seguente quinto comma: "5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 12 alloggi, anche se collocati su piu' fabbricati ma insistenti sulla stessa area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno".