Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 4 e' cosi' modificato: "1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia residenziale agevolata, sono conformi al disposto dell'art. 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986 n. 1 e successive modificazioni".