Art. 3.
 
   1. Il primo comma dell'art. 4 e' cosi' modificato:
   "1.  I  tassi  annui  di  interesse  sui  finanziamenti  concessi,
contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione
sull'edilizia  residenziale  agevolata,  sono  conformi  al  disposto
dell'art. 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986  n.  1  e
successive modificazioni".