Art. 4. 1. La lettera b) del primo comma dell'art. 6 e' cosi' modificata: " b) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche non consecutivi, avere conseguito la maggiore eta' ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 17 agosto 1987 ROLLANDIN