Art. 4.
 
   1.  La lettera b) del primo comma dell'art. 6 e' cosi' modificata:
   " b) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche
non consecutivi, avere conseguito la maggiore eta' ed essere titolari
di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente".
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 17 agosto 1987
 
                              ROLLANDIN