Art. 11. Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare alla Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines e alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una sovvenzione annuale per le seguenti spese: a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; b) di diffusione dei principi cooperativi e di attivita' promozionali; c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle societa' cooperative e loro consorzi. 2. L'importo complessivo della sovvenzione e' stabilito in L. 230.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e in L. 400.000.000 annue per gli esercizi finanziari successivi. 3. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere strutture organizzative in Valle d'Aosta con societa' cooperative aderenti iscritte nel "Registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi" per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione regionale.