Art. 11.
                   Finanziamenti alle Associazioni
             di rappresentanza del movimento cooperativo
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare alla Fe'de'ration
re'gionale  des  coope'ratives  valdo'taines  e   alle   associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,  riconosciute  ai  sensi   dell'art.   5   del   decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  una  sovvenzione
annuale per le seguenti spese:
     a)   di   rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo;
     b)  di  diffusione  dei  principi  cooperativi  e  di  attivita'
promozionali;
     c)  di  aggiornamento  professionale  dei quadri dirigenti delle
societa' cooperative e loro consorzi.
   2.  L'importo  complessivo  della  sovvenzione  e' stabilito in L.
230.000.000 per l'esercizio finanziario  1987  e  in  L.  400.000.000
annue per gli esercizi finanziari successivi.
   3.  Le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e
tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi  dell'art.  5
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono
avere   strutture   organizzative   in  Valle  d'Aosta  con  societa'
cooperative aderenti iscritte nel "Registro regionale delle  societa'
cooperative  e  dei  loro  consorzi" per essere ammesse a beneficiare
della sovvenzione regionale.