Art. 12. Ripartizione dello stanziamento annuale 1. Lo stanziamento annuale di cui all'art. 11 e' ripartito come segue: a) il 25% in parti uguali; b) il restante 75% in misura proporzionale al numero delle societa' cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. E' considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello stanziamento annuale, la societa' cooperativa che aderisce contemporaneamente alla Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines e ad una o piu' associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 3. La Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti unitamente alla seguente documentazione: a) programma annuale di attivita'; b) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle societa' cooperative aderenti; c) bilancio di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato.