Art. 12.
               Ripartizione dello stanziamento annuale
 
   1.  Lo  stanziamento  annuale di cui all'art. 11 e' ripartito come
segue:
     a) il 25% in parti uguali;
     b)  il  restante  75%  in  misura  proporzionale al numero delle
societa' cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
   2.  E'  considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello
stanziamento  annuale,   la   societa'   cooperativa   che   aderisce
contemporaneamente  alla  Fe'de'ration  re'gionale  des coope'ratives
valdo'taines  e   ad   una   o   piu'   associazioni   nazionali   di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
   3.  La Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines e le
associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
movimento   cooperativo   per  essere  ammesse  a  beneficiare  della
sovvenzione  annuale  devono   presentare   domanda   all'assessorato
regionale  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  dei
trasporti unitamente alla seguente documentazione:
     a) programma annuale di attivita';
     b)  elenco  aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle
societa' cooperative aderenti;
     c)  bilancio  di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto
consuntivo approvato.