Art. 13. Finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale. 2. L'importo complessivo della sovvenzione e' stabilito in lire 100 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987. 3. Lo stanziamento annuale di cui al secondo comma e' ripartito come segue: a) il 20% in parti uguali; b) il restante 80% in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale. 4. Le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale unitamente alla seguente documentazione: a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale; b) bilancio di previsione per l'anno in corso e il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.