Art. 13.
                   Finanziamenti alle associazioni
      di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle associazioni
di rappresentanza assistenza e tutela dei consorzi  di  miglioramento
fondiario   una  sovvenzione  annuale  per  le  spese  di  assistenza
contabile, amministrativa e legale.
   2.  L'importo  complessivo  della sovvenzione e' stabilito in lire
100 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.
   3.  Lo  stanziamento  annuale di cui al secondo comma e' ripartito
come segue:
     a) il 20% in parti uguali;
     b)  il  restante  80%  in  misura  proporzionale  al  numero dei
consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza
contabile, amministrativa, tecnica e legale.
   4.  Le  associazioni  di  rappresentanza  assistenza  e tutela dei
consorzi di miglioramento fondiario per essere ammesse a  beneficiare
della  sovvenzione  annuale devono presentare domanda all'assessorato
regionale all'agricoltura, foreste  e  ambiente  naturale  unitamente
alla seguente documentazione:
     a)  elenco  aggiornato  al  31 dicembre dell'anno precedente dei
consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza
contabile, amministrativa, tecnica e legale;
     b)  bilancio  di  previsione per l'anno in corso e il rendiconto
delle spese sostenute nell'anno precedente.