Art. 14. Albo regionale delle cooperative di servizi sociali 1. E' istituito in appendice al registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi, di cui all'art. 2 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle societa' cooperative e loro consorzi, l'albo regionale delle "cooperative di servizi sociali". 2. Sono cooperative di servizi sociali ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al primo comma, le societa' cooperative che svolgono attivita' di tipo socio-assistenziale. 3. L'iscrizione all'albo e' disposta dall'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 15, su domanda della societa' cooperativa interessata. 4. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione al "Registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi"; professionalita' dei soci-lavoratori e del personale dipendente in relazione alla tipologia dei servizi erogati; disponibilita' di attrezzature, strumenti o locali (in proprieta', affitto, uso); rispetto delle norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori e per il personale dipendente. 5. Il possesso dei requisiti deve essere documentato secondo le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale. 6. L'iscrizione all'albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" e' condizione per ottenere l'affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali da enti locali. 7. L'attivazione dell'albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.