Art. 14.
         Albo regionale delle cooperative di servizi sociali
 
   1.  E' istituito in appendice al registro regionale delle societa'
cooperative e dei loro  consorzi,  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale  1  giugno  1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela  sulle
societa'   cooperative   e  loro  consorzi,  l'albo  regionale  delle
"cooperative di servizi sociali".
   2.  Sono  cooperative  di  servizi sociali ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui al primo comma, le societa' cooperative che  svolgono
attivita' di tipo socio-assistenziale.
   3.  L'iscrizione  all'albo  e'  disposta  dall'assessore regionale
dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  dei  trasporti
sentita  la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art.
15, su domanda della societa' cooperativa interessata.
   4. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle "cooperative
di servizi sociali" sono richiesti i seguenti requisiti:
    iscrizione  al  "Registro  regionale delle societa' cooperative e
dei loro consorzi";
    professionalita'  dei  soci-lavoratori e del personale dipendente
in relazione alla tipologia dei servizi erogati;
    disponibilita'   di   attrezzature,   strumenti   o   locali  (in
proprieta', affitto, uso);
    rispetto   delle   norme  vigenti  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale per i soci lavoratori e per il personale dipendente.
   5.  Il  possesso  dei requisiti deve essere documentato secondo le
modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale.
   6.  L'iscrizione  all'albo regionale delle "cooperative di servizi
sociali" e' condizione per ottenere l'affidamento della  gestione  di
servizi socio-assistenziali da enti locali.
   7. L'attivazione dell'albo regionale delle "cooperative di servizi
sociali" avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.