Art. 15.
              Commissione regionale per la cooperazione
 
   1.  L'art. 9 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi'
sostituito:
   "1.  E'  istituita  presso l'assessorato regionale dell'industria,
del  commercio,  dell'artigianato  e  dei  trasporti  la  commissione
regionale per la cooperazione.
   2.  La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti
compiti:
     a) esprime pareri:
     1)  sulle  iscrizioni  e sulle cancellazioni delle cooperative e
loro consorzi dal "Registro regionale delle  societa'  cooperative  e
dei  loro consorzi e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi
sociali";
     2) sui ricorsi alla giunta regionale di cui articoli 7 e 8;
     3)  sulla  devoluzione  del  patrimonio  degli  enti cooperativi
iscritti nel registro regionale delle societa' cooperative e dei loro
consorzi  nei  casi  di  scioglimento e qualora non sia espressamente
regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;
     4)  sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e
2545 del Codice civile;
     5)  sulla  costituzione,  sul riconoscimento e sullo svolgimento
dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25
giugno  1909, n. 422, nonche' dei consorzi di societa' cooperative di
altra natura a carattere regionale;
     6)   su  tutte  le  questioni  per  le  quali  il  parere  della
commissione sia prescritto da leggi o regolamenti o  richiesto  dalla
giunta regionale;
     7)  su  disegni  di legge e regolamenti regionali concernenti la
cooperazione;
     b)  provvede  alla raccolta e al coordinamento delle proposte di
intervento in materia di cooperazione ai fini  del  loro  inserimento
nel programma regionale di sviluppo;
     c)  formula alla giunta regionale proposte in ordine a ricerche,
studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione".