Art. 15. Commissione regionale per la cooperazione 1. L'art. 9 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi' sostituito: "1. E' istituita presso l'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la commissione regionale per la cooperazione. 2. La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri: 1) sulle iscrizioni e sulle cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal "Registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi sociali"; 2) sui ricorsi alla giunta regionale di cui articoli 7 e 8; 3) sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi nei casi di scioglimento e qualora non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti; 4) sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile; 5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo svolgimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' dei consorzi di societa' cooperative di altra natura a carattere regionale; 6) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti o richiesto dalla giunta regionale; 7) su disegni di legge e regolamenti regionali concernenti la cooperazione; b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione ai fini del loro inserimento nel programma regionale di sviluppo; c) formula alla giunta regionale proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione".