Art. 16. Composizione della commissione regionale per la cooperazione 1. L'art. 10 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi' sostituito: a) assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o un suo delegato; b) rappresentanti delle societa' cooperative, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dalle societa' cooperative iscritte nel registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi; c) un rappresentante della Fe'de'ration re'gionale des coope'ratives valdo'taines; d) rappresentanti del movimento cooperativo designati in numero di uno per ogni associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni; e) funzionario responsabile della cooperazione dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti; f) funzionari in rappresentanza, rispettivamente, degli assessorati regionali alle finanze, ai lavori pubblici e all'agricoltura, foreste e ambiente naturale; g) dirigente del servizio affari generali e assistenza ai servizi sociali dell'assessorato regionale alla sanita' e assistenza sociale; h) rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 2. Funge da segretario della commissione il funzionario preposto alla tenuta del registro regionale delle societa' cooperative e loro consorzi. 3. Ai componenti la commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, e' corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale".