Art. 16.
                          Composizione della
              commissione regionale per la cooperazione
 
   1. L'art. 10 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi'
sostituito:
     a)    assessore   regionale   dell'industria,   del   commercio,
dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o un suo delegato;
     b)  rappresentanti  delle  societa'  cooperative,  in misura non
inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti
dalle  societa'  cooperative  iscritte  nel  registro regionale delle
societa' cooperative e dei loro consorzi;
     c)   un   rappresentante   della   Fe'de'ration  re'gionale  des
coope'ratives valdo'taines;
     d)  rappresentanti del movimento cooperativo designati in numero
di uno per ogni associazione nazionale di rappresentanza assistenza e
tutela  del  movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;
     e)  funzionario responsabile della cooperazione dell'assessorato
regionale  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  dei
trasporti;
     f)   funzionari   in   rappresentanza,   rispettivamente,  degli
assessorati  regionali   alle   finanze,   ai   lavori   pubblici   e
all'agricoltura, foreste e ambiente naturale;
     g)  dirigente  del  servizio  affari  generali  e  assistenza ai
servizi sociali dell'assessorato regionale alla sanita' e  assistenza
sociale;
     h)  rappresentante  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
massima occupazione.
   2.  Funge  da segretario della commissione il funzionario preposto
alla tenuta del registro regionale delle societa' cooperative e  loro
consorzi.
   3.  Ai  componenti  la  commissione, con esclusione dei dipendenti
regionali, e' corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla
diaria  giornaliera dei consiglieri regionali oltre al rimborso delle
spese di viaggio nella misura prevista per  il  personale  dipendente
dell'Amministrazione regionale".