Art. 17.
                         Funzionamento della
              commissione regionale per la cooperazione
 
   1. L'art. 11 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi'
sostiuto:
   "1. La commissione regionale per la cooperazione e' nominata dalla
giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dell'industria,
del  commercio, dell'artigianato e dei trasporti, entro trenta giorni
dalla data di proclamazione  dei  risultati  delle  elezioni  per  la
designazione dei membri elettivi.
   2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie
funzioni fino al suo rinnovo.
   3.  Le  riunioni  della  commissione sono valide se e' presente la
maggioranza dei componenti.
   4.  La commissione decide, in ogni caso a maggioranza dei voti dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
   5.  I  membri supplenti partecipano alle sedute in caso si assenza
per impedimento motivato del rispettivo componente effettivo.
   6.  La commissione e' convocata per iniziativa del presidente o su
richiesta di tre quinti dei membri eletti.
   7.  In  caso di mancato funzionamento della commissione, la giunta
regionale ne  dispone  lo  scioglimento  su  proposta  dell'assessore
regionale  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  dei
trasporti.
   8.  Le  procedure  per  la  ricostituzione  della commissione sono
avviate  nei   trenta   giorni   successivi   al   provvedimento   di
scioglimento".