Art. 17. Funzionamento della commissione regionale per la cooperazione 1. L'art. 11 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' cosi' sostiuto: "1. La commissione regionale per la cooperazione e' nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni per la designazione dei membri elettivi. 2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo. 3. Le riunioni della commissione sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. 4. La commissione decide, in ogni caso a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. I membri supplenti partecipano alle sedute in caso si assenza per impedimento motivato del rispettivo componente effettivo. 6. La commissione e' convocata per iniziativa del presidente o su richiesta di tre quinti dei membri eletti. 7. In caso di mancato funzionamento della commissione, la giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti. 8. Le procedure per la ricostituzione della commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento".