Art. 18. Elezione dei rappresentanti delle societa' cooperative nella commissione regionale per la cooperazione 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e' inserito il seguente art. 11- bis: "Art. 11-bis Elezione dei rappresentanti delle societa' cooperative nella commissione regionale per la cooperazione. 1. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi, effettivi e supplenti, della commissione regionale per la cooperazione sono indette dal presidente della giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi. 2. Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale stabilisce, sentire le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria, in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate tutte le categorie degli enti cooperativi. 3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati dal presidente della giunta regionale. 4. Le norme procedurali per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dalla giunta regionale sentite le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo".