Art. 18.
        Elezione dei rappresentanti delle societa' cooperative
           nella commissione regionale per la cooperazione
 
  1.  Dopo  l'art. 11 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e'
inserito il seguente art. 11- bis:
   "Art.   11-bis   Elezione   dei   rappresentanti   delle  societa'
cooperative nella commissione regionale per la cooperazione.
   1.  Le elezioni per la designazione dei membri elettivi, effettivi
e supplenti, della commissione regionale  per  la  cooperazione  sono
indette  dal  presidente della giunta regionale sessanta giorni prima
della scadenza quinquennale e  si  svolgono  entro  i  trenta  giorni
successivi.
   2.   Con  lo  stesso  provvedimento  il  presidente  della  giunta
regionale stabilisce, sentire le associazioni di  rappresentanza  del
movimento  cooperativo,  il  numero  dei  rappresentanti, effettivi e
supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria, in modo  che
nella   commissione   siano   adeguatamente  rappresentate  tutte  le
categorie degli enti cooperativi.
   3.  Le  elezioni  si  svolgono  a scrutinio segreto nel luogo, nei
giorni e nelle ore indicati dal presidente della giunta regionale.
   4.  Le  norme  procedurali  per lo svolgimento delle elezioni sono
stabilite  dalla  giunta  regionale  sentite   le   associazioni   di
rappresentanza del movimento cooperativo".