Art. 20. Funzioni amministrative 1. L'attivita' amministrativa connessa con l'attuazione della presente legge nonche' della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle societa' cooperative e' svolta dal servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti. 2. I posti di ruolo della pianta organica del servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui all'allegato A della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono aumentati di due unita': n. 1 con la qualifica di ragioniere 7 livello; n. 1 con la qualifica di coadiutore 5 livello.