Art. 20.
                       Funzioni amministrative
 
   1.  L'attivita'  amministrativa  connessa  con  l'attuazione della
presente legge nonche' della legge regionale 1 giugno 1984,  n.  16,
recante  disciplina  dell'esercizio  delle funzioni amministrative in
materia di vigilanza e tutela sulle societa'  cooperative  e'  svolta
dal  servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'assessorato
regionale  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  dei
trasporti.
   2.   I   posti   di  ruolo  della  pianta  organica  del  servizio
dell'industria, artigianato  ed  energia  dell'assessorato  regionale
dell'industria,  del  commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di
cui all'allegato A della legge  regionale  21  maggio  1985,  n.  35,
recante modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei
servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del  personale
della Regione, sono aumentati di due unita': n. 1 con la qualifica di
ragioniere 7 livello;  n.  1  con  la  qualifica  di  coadiutore  5
livello.