Art. 21. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti se in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi abrogate. 2. Le elezioni di cui al primo comma dell'art. 18 sono indette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I compiti della consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n. 55, sono svolti dalla commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, fino all'insediamento della commissione regionale per la cooperazione prevista dalla presente legge.