Art. 21.
                       Disposizioni transitorie
 
   1.  In  sede  di  prima applicazione le richieste di finanziamento
presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate  e  giacenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono ammesse a
beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti  se  in
possesso dei requisiti richiesti dalle leggi abrogate.
   2.  Le  elezioni  di  cui al primo comma dell'art. 18 sono indette
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  I  compiti della consulta regionale per la cooperazione di cui
alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n.  55,  sono  svolti
dalla  commissione  regionale  per  la cooperazione di cui alla legge
regionale  1  giugno  1984,  n.  16,  fino  all'insediamento   della
commissione  regionale  per  la  cooperazione prevista dalla presente
legge.