Art. 22. Autorizzazioni di spesa 1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate: a) articoli 5, 6 L. 320.000.000 per l'anno 1987; b) art. 7 L. 180.000.000 per l'anno 1987; c) art. 8 L. 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987; d) articoli 9 e 16 L. 30.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987; e) art. 11 L. 230.000.000 per l'anno 1987; L. 400.000.000 annue a decorrere dall'anno 1988; f) art. 13 L. 100.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987; g) art. 20 L. 50.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della presente legge si provvedera' con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.