Art. 22.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1.  Per  gli  interventi  previsti  dai  seguenti  articoli  della
presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:
     a) articoli 5, 6 L. 320.000.000 per l'anno 1987;
     b) art. 7 L. 180.000.000 per l'anno 1987;
     c) art. 8 L. 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987;
     d)  articoli  9  e  16 L. 30.000.000 annue a decorrere dall'anno
1987;
     e)  art. 11 L. 230.000.000 per l'anno 1987; L. 400.000.000 annue
a decorrere dall'anno 1988;
     f) art. 13 L. 100.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987;
     g) art. 20 L. 50.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987.
   2.    A    decorrere   dall'esercizio   finanziario   1988,   alla
determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5,
6  e  7  della presente legge si provvedera' con legge finanziaria ai
sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.