Art. 23. Copertura finanziaria 1. L'onere complessivo di L. 930.000.000 di cui al precedente articolo gravera' sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci: di nuova istituzione cap. 35737 L. 320.000.000 (art. 5, 6); cap. 35740 L. 180.000.000 (art. 7); cap. 35742 L. 230.000.000 (art. 11); cap. 35745 L. 100.000.000 (art. 13); cap. 35747 L. 30.000.000 (art. 9 e 16); cap. 51000 L. 20.000.000 (art. 8); cap. 20900 L. 38.000.000 (art. 20); cap. 20910 L. 12.000.000 (art. 20). 2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede: a) per l'anno 1987 per L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento gia' iscritto al cap. n. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 che presenta la necessaria disponibilita'; per L. 830.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) - a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987: "Interventi nel settore della coperazione di cui alla legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e 30 gennaio 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni" per l'intero ammontare di L. 730.000.000; "Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo" per L. 100.000.000, su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 900.000.000; b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 1.200.000.000 delle risorse disponibili gia' iscritte al programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1987/1989.