Art. 23.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  L'onere  complessivo  di  L.  930.000.000 di cui al precedente
articolo gravera' sui seguenti capitoli del  bilancio  di  previsione
della  Regione  per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci:
    di nuova istituzione
     cap. 35737 L. 320.000.000 (art. 5, 6);
     cap. 35740 L. 180.000.000 (art. 7);
     cap. 35742 L. 230.000.000 (art. 11);
     cap. 35745 L. 100.000.000 (art. 13);
     cap. 35747 L. 30.000.000 (art. 9 e 16);
     cap. 51000 L. 20.000.000 (art. 8);
     cap. 20900 L. 38.000.000 (art. 20);
     cap. 20910 L. 12.000.000 (art. 20).
   2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:
     a) per l'anno 1987
     per  L.  100.000.000  mediante riduzione dello stanziamento gia'
iscritto al cap. n. 32650 del bilancio di  previsione  della  Regione
per   l'esercizio   finanziario   1987  che  presenta  la  necessaria
disponibilita';
     per  L.  830.000.000  mediante  prelievo  di  pari importo dallo
stanziamento  iscritto  al  cap.  50150  -  Fondo  globale   per   il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di
investimento)  -  a  valere  sui  seguenti  accantonamenti   previsti
all'allegato   8   al   bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 1987:
   "Interventi  nel  settore  della  coperazione  di  cui  alla legge
regionale 17 novembre  1978,  n.  55  e  30  gennaio  1981,  n.  6  e
successive  modificazioni  ed integrazioni" per l'intero ammontare di
L. 730.000.000;
   "Interventi  straordinari  per  lo  sviluppo  e ammodernamento del
sistema  economico  e  produttivo"  per  L.  100.000.000,  su   detto
intervento   rimane,   quindi,  disponibile  la  minor  somma  di  L.
900.000.000;
     b)   per   gli  anni  1988  e  1989  mediante  utilizzo  per  L.
1.200.000.000 delle risorse disponibili gia'  iscritte  al  programma
2.2.2.08  -  Interventi  a  favore  della cooperazione - del bilancio
pluriennale 1987/1989.