Art. 25.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente, ai sensi del terzo
comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 17 agosto 1987
 
                              ROLLANDIN
 
  (Omissis).