Art. 3. P r o g e t t i 1. Le societa' cooperative e loro consorzi per essere ammessi a beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare all'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla domanda, apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicita' con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro. 2. Il progetto deve specificare: a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti; b) gli spazi di mercato che si intendono coprire; c) il piano degli investimenti; d) il piano finanziario; e) i tempi di realizzazione delle iniziative. 3. La giunta regionale determina con proprio provvedimento la documentazione da allegare alla domanda.