Art. 3.
                           P r o g e t t i
 
   1.  Le  societa'  cooperative e loro consorzi per essere ammessi a
beneficiare degli interventi previsti  dalla  presente  legge  devono
presentare  all'assessorato  regionale dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla  domanda,  apposito
progetto  finalizzato  alla  produzione di beni e alla prestazione di
servizi  secondo  criteri  di  efficienza  e  di   economicita'   con
equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.
   2. Il progetto deve specificare:
     a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
     b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;
     c) il piano degli investimenti;
     d) il piano finanziario;
     e) i tempi di realizzazione delle iniziative.
   3.  La  giunta  regionale  determina  con proprio provvedimento la
documentazione da allegare alla domanda.