Art. 4. V i n c o l i 1. Le societa' cooperative e loro consorzi per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato. 2. E' ammessa la riduzione del capitale sociale nel caso di dimostrare perdite di esercizio. 3. La violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata ricostituzione del capitale sociale entro un anno comporta la revoca o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale.