Art. 4.
                            V i n c o l i
 
   1.  Le  societa' cooperative e loro consorzi per beneficiare degli
interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre
il capitale sociale versato.
   2.  E'  ammessa  la  riduzione  del  capitale  sociale nel caso di
dimostrare perdite di esercizio.
   3.  La  violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata
ricostituzione del capitale sociale entro un anno comporta la  revoca
o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale.