Art. 5.
             Finanziamenti per capitalizzazione iniziale
 
   1.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad erogare contributi per
operazioni di capitalizzazione iniziale alle societa' cooperative  di
"produzione   e  lavoro"  o  "miste",  con  almeno  il  40%  di  soci
lavoratori.
   2.  Sono  considerate  operazioni  di capitalizzazione iniziale le
spese sostenute o assunte entro due anni  dalla  data  di  iscrizione
della  societa'  cooperativa  nel  "Registro regionale delle societa'
cooperative e dei loro consorzi" relative a:
     a)  acquisizione,  costruzione,  trasformazione,  ampliamento  e
ammodernamento   degli    immobili    necessari    per    l'esercizio
dell'attivita' statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi
aziendali;
     b)  acquisto  di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie
prime  e  automezzi  purche'  direttamente  impiegati  nel   processo
produttivo o nella prestazione di servizi.
   3.  L'ammontare  dei  contributi di cui al primo comma e' ammesso,
con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del  triplo  del
capitale  versato  dai  soci  alla  data  della  presentazione  della
domanda.
   4.  Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni
mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'art. 2343  del
Codice civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
   5.  La  giunta  regionale  e',  altresi',  autorizzata  ad erogare
contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle  societa'
cooperative  di  "produzione  e  lavoro" o "miste" anche se prive del
requisito di cui al primo comma.
   6.  L'ammontare  dei contributi di cui al quinto comma e' ammesso,
con il limite di L. 50.000.000, nella misura del doppio del  capitale
versato dai soci alla data della presentazione della domanda.
   7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche
in piu' soluzioni, previa  documentazione  delle  spese  sostenute  o
assunte.
   8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili
tra loro e con le  provvidenze  di  cui  al  titolo  II  della  legge
regionale  9  gennaio  1986,  n.  4,  recante  interventi  a sostegno
dell'occupazione e a favore  dei  lavoratori  in  cassa  integrazione
guadagni  e al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante
provvedimenti per il credito alla cooperazione  e  misure  urgenti  a
salvaguardia dei livelli di occupazione.