Art. 5. Finanziamenti per capitalizzazione iniziale 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle societa' cooperative di "produzione e lavoro" o "miste", con almeno il 40% di soci lavoratori. 2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte entro due anni dalla data di iscrizione della societa' cooperativa nel "Registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi" relative a: a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attivita' statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali; b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purche' direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi. 3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma e' ammesso, con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda. 4. Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'art. 2343 del Codice civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 5. La giunta regionale e', altresi', autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle societa' cooperative di "produzione e lavoro" o "miste" anche se prive del requisito di cui al primo comma. 6. L'ammontare dei contributi di cui al quinto comma e' ammesso, con il limite di L. 50.000.000, nella misura del doppio del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda. 7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche in piu' soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte. 8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili tra loro e con le provvidenze di cui al titolo II della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.