Art. 6. Finanziamenti per investimenti 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi alle societa' cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" per operazioni di aumento di capitale effettuate dopo un biennio decorrente dall'iscrizione nel "Registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi". 2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali e produttivi o all'informatizzazione, trasformazione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento dell'impresa e all'acquisizione di complessi aziendali. 3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma e' ammesso, con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci. 4. I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in piu' soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.