Art. 6.
                    Finanziamenti per investimenti
 
   1.  La  giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi alle
societa' cooperative di  "produzione  e  lavoro",  di  "consumo",  di
"trasporto"   o   "miste"  per  operazioni  di  aumento  di  capitale
effettuate dopo un biennio decorrente dall'iscrizione  nel  "Registro
regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi".
   2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi
occupazionali e produttivi o  all'informatizzazione,  trasformazione,
riconversione,   ristrutturazione,   ammodernamento   dell'impresa  e
all'acquisizione di complessi aziendali.
   3.  L'ammontare  dei  contributi di cui al primo comma e' ammesso,
con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del  triplo  del
capitale versato dai soci.
   4.  I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in piu'
soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.