Art. 7.
              Finanziamenti per organizzazione aziendale
 
   1.  La  giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi alle
societa' cooperative di  "produzione  e  lavoro",  di  "consumo",  di
"trasporto" o "miste" per le seguenti spese:
     a) di costituzione della societa' cooperativa;
     b)  di  partecipazione  dei  soci  a  corsi  di  formazione  per
cooperatori;
     c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la
realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o  alla
prestazione di servizi.
   2. L'ammontare dei contributi non puo' superare il 70% delle spese
di cui alla lettera a) e il 50% di quelle di cui alle lettere b) e c)
con il limite massimo di L. 60.000.000.