Art. 7. Finanziamenti per organizzazione aziendale 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi alle societa' cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" per le seguenti spese: a) di costituzione della societa' cooperativa; b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per cooperatori; c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. 2. L'ammontare dei contributi non puo' superare il 70% delle spese di cui alla lettera a) e il 50% di quelle di cui alle lettere b) e c) con il limite massimo di L. 60.000.000.