Art. 8.
                        Garanzia fidejussoria
 
   1.  La giunta regionale e' autorizzata a concedere la fidejussione
della Regione nell'interesse di societa' cooperative di produzione  e
lavoro,  di  consumo,  di trasporto o miste con almeno il 40% di soci
lavoratori per la  garanzia  di  crediti  accordati  da  istituti  di
credito   relativi  a  spese  di  acquisto  di  materie  prime  e  di
retribuzione  del   personale   dipendente,   limitatamente   all'80%
dell'ammontare del credito accordato e non oltre il limite massimo di
L. 100.000.000
   2.  La  fideiussione  ha carattere sussidiario a norma del secondo
comma dell'art. 1944 del Codice  civile,  al  fine  della  preventiva
escussione del debitore principale.
   3.  La  concessione  della garanzia fidejussoria prevista al primo
comma e' subordinata all'impegno da parte delle societa'  cooperative
interessate  di sottoporre la propria contabilita' e le operazioni di
gestione a periodici controlli disposti dalla giunta regionale.
   4.  La  concessione  della  garanzia  fidejussoria  e',  altresi',
subordinata all'impegno degli istituti di credito di trasmettere alla
Regione   gli   estratti  conti  trimestrali  bancari  relativi  alle
operazioni  finanziarie  e  contabili  delle   societa'   cooperative
interessate.