Art. 8. Garanzia fidejussoria 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere la fidejussione della Regione nell'interesse di societa' cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste con almeno il 40% di soci lavoratori per la garanzia di crediti accordati da istituti di credito relativi a spese di acquisto di materie prime e di retribuzione del personale dipendente, limitatamente all'80% dell'ammontare del credito accordato e non oltre il limite massimo di L. 100.000.000 2. La fideiussione ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale. 3. La concessione della garanzia fidejussoria prevista al primo comma e' subordinata all'impegno da parte delle societa' cooperative interessate di sottoporre la propria contabilita' e le operazioni di gestione a periodici controlli disposti dalla giunta regionale. 4. La concessione della garanzia fidejussoria e', altresi', subordinata all'impegno degli istituti di credito di trasmettere alla Regione gli estratti conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle societa' cooperative interessate.