Art. 4. Capitale sociale 1. Alla regione autonoma Valle d'Aosta viene riservata la proprieta' del 40% delle azioni. 2. Al consorzio di imprese valdostane di cui all'art. 2 lettera a) viene riservata la proprieta' del 20% delle azioni. 3. All'impresa di cui all'art. 2 lettera b) viene riservata la proprieta' del 40% delle azioni. 4. Il capitale sociale iniziale della IN.VA. S.p.A. e' costituito in L. 200.000.000 suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale di L. 1.000. 5. La giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere all'atto della costituzione della IN.VA. S.p.A., una quota del capitale sociale pari a L. 80.000.000 corrispondente a 80.000 azioni. 6. La giunta regionale e', inoltre, autorizzata a sottoscrivere in una o piu' soluzioni, entro un anno dall'iscrizione della Societa' nel pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale fino a raggiungere un massimo di L. 400.000.000 corrispondenti a 400.000 azioni.