Art. 4.
                           Capitale sociale
 
   1.   Alla  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  viene  riservata  la
proprieta' del 40% delle azioni.
   2. Al consorzio di imprese valdostane di cui all'art. 2 lettera a)
viene riservata la proprieta' del 20% delle azioni.
   3.  All'impresa  di  cui  all'art. 2 lettera b) viene riservata la
proprieta' del 40% delle azioni.
   4.  Il capitale sociale iniziale della IN.VA. S.p.A. e' costituito
in L. 200.000.000 suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale  di
L. 1.000.
   5.  La  giunta  regionale  e' autorizzata a sottoscrivere all'atto
della costituzione  della  IN.VA.  S.p.A.,  una  quota  del  capitale
sociale pari a L. 80.000.000 corrispondente a 80.000 azioni.
   6. La giunta regionale e', inoltre, autorizzata a sottoscrivere in
una o piu' soluzioni, entro un anno  dall'iscrizione  della  Societa'
nel  pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale
fino a raggiungere un massimo  di  L.  400.000.000  corrispondenti  a
400.000 azioni.