Art. 3.
 
   Il  termine  di scadenza della validita' della classificazione dei
campeggi e villaggi turistici previsto dall'art. 4,  VI  comma  della
legge  regionale  29  ottobre  1981,  n.  79,  viene prorogato con la
presente legge al 31 dicembre 1990.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 15 giugno 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5
maggio 1987 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del  Governo  l'8
giugno 1987.