Art. 3. Il termine di scadenza della validita' della classificazione dei campeggi e villaggi turistici previsto dall'art. 4, VI comma della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, viene prorogato con la presente legge al 31 dicembre 1990. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 15 giugno 1987 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.