Art. 2. All'acquisto delle azioni di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte con i fondi di cui al cap. 12480 che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma. Allo stato di previsione, di competenza e di cassa della parte "spesa" del bilancio del corrente esercizio, sono apportate per analoghi importi, le seguenti variazioni. (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 15 giugno 1987 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.