Art. 2.
 
   All'acquisto  delle azioni di cui al precedente art. 1 sara' fatto
fronte con i fondi di cui al cap. 12480 che viene  istituito  con  la
variazione di cui al successivo comma.
   Allo  stato  di  previsione,  di competenza e di cassa della parte
"spesa" del bilancio  del  corrente  esercizio,  sono  apportate  per
analoghi importi, le seguenti variazioni.
  (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 15 giugno 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5
maggio 1987 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del  Governo  l'8
giugno 1987.