Art. 11. Trattamenti di previdenza e quiescenza 1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale si applicano i trattamenti di previdenza e quiescenza stabiliti dall'ordinamento del personale regionale. 2. Il personale che, in forza del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59, ha optato per la prosecuzione della iscrizione all'INPS, conserva tale iscrizione.