Art. 11.
                Trattamenti di previdenza e quiescenza
 
   1.  Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale si applicano
i trattamenti di previdenza e quiescenza  stabiliti  dall'ordinamento
del personale regionale.
   2.  Il  personale  che, in forza del terzo comma dell'art. 5 della
legge  regionale  4  settembre  1984,  n.  59,  ha  optato   per   la
prosecuzione della iscrizione all'INPS, conserva tale iscrizione.