Art. 13. Assunzioni a tempo determinato 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alle assunzioni a tempo determinato che saranno effettuate a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59 si applica il trattamento economico e giuridico del personale regionale, limitatamente agli istituti compatibili con il rapporto a tempo determinato. 2. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicato il CCNL della formazione professionale fino alla scadenza prevista per gli stessi.