Art. 13.
                    Assunzioni a tempo determinato
 
   1.  Con  effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della  presente  legge,  alle  assunzioni  a  tempo
determinato  che  saranno  effettuate a norma dell'art. 7 della legge
regionale 4 settembre 1984, n. 59 si applica il trattamento economico
e  giuridico  del  personale  regionale,  limitatamente agli istituti
compatibili con il rapporto a tempo determinato.
   2.  Ai rapporti di lavoro a tempo determinato in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge continua ad  essere  applicato
il  CCNL  della  formazione professionale fino alla scadenza prevista
per gli stessi.