Art. 4.
                       Personale del V livello
 
   1. La collocazione alla VII qualifica funzionale del personale del
V livello del CCNL della formazione professionale e' subordinata alle
seguenti condizioni:
     a) possesso di requisiti: diploma di laurea;
     b)  in mancanza di diploma di laurea: anzianita' di servizio, in
posizione corrispondente al livello, non inferiore ad anni 8 e mesi 6
alla  data  del  31  marzo  1986,  e  superamento  di prova di esame,
preceduta da un corso di formazione professionale.
   2. Il personale del V livello che non trova collocazione nella VII
qualifica funzionale, e' inquadrato nella VI qualifica funzionale.