Art. 4. Personale del V livello 1. La collocazione alla VII qualifica funzionale del personale del V livello del CCNL della formazione professionale e' subordinata alle seguenti condizioni: a) possesso di requisiti: diploma di laurea; b) in mancanza di diploma di laurea: anzianita' di servizio, in posizione corrispondente al livello, non inferiore ad anni 8 e mesi 6 alla data del 31 marzo 1986, e superamento di prova di esame, preceduta da un corso di formazione professionale. 2. Il personale del V livello che non trova collocazione nella VII qualifica funzionale, e' inquadrato nella VI qualifica funzionale.