Art. 7. Decorrenza dell'inquadramento 1. L'inquadramento nel ruolo unico regionale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per il personale del III livello inquadrato a norma del primo comma dell'art. 3 e del personale del V livello inquadrato a norma del primo comma, lett. b) dell'art. 4, per il quale l'inquadramento e' effettuato con decorrenza successiva al superamento della prova d'esame. Esaurite le procedure di inquadramento, il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale e' soppresso. 2. Ferma restando la predetta decorrenza, fino al completamento degli atti amministrativi di inquadramento al personale viene applicato, salvo successivo conguaglio, il trattamento economico previsto dal vigente CCNL della formazione professionale.