Art. 7.
                    Decorrenza dell'inquadramento
 
   1.  L'inquadramento  nel  ruolo  unico regionale ha decorrenza dal
primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente
legge  fatta  eccezione per il personale del III livello inquadrato a
norma del primo comma dell'art. 3  e  del  personale  del  V  livello
inquadrato  a  norma  del  primo  comma, lett. b) dell'art. 4, per il
quale l'inquadramento e'  effettuato  con  decorrenza  successiva  al
superamento   della   prova   d'esame.   Esaurite   le  procedure  di
inquadramento, il ruolo speciale ad esaurimento del  personale  della
formazione professionale e' soppresso.
   2.  Ferma  restando  la predetta decorrenza, fino al completamento
degli  atti  amministrativi  di  inquadramento  al  personale   viene
applicato,  salvo  successivo  conguaglio,  il  trattamento economico
previsto dal vigente CCNL della formazione professionale.