Art. 8.
                        Trattamento economico
 
   1. Al personale inquadrato a norma della presente legge compete il
trattamento economico stabilito dall'art. 80, art. 81 e art. 82 della
legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sostituiti dall'art. 22 della
legge regionale 24 aprile 1984, n. 22.
   2.  La  predetta  retribuzione  e'  maggiorata  dell'importo degli
scatti e del salario di anzianita' calcolata  a  norma  di  contratto
relativamente  ai  servizi  pregressi  prestati alle dipendenze della
Regione,    delle    amministrazioni    provinciali,     associazioni
intercomunali, comuni e comunita' montane e di quelli gia' attribuiti
all'atto dell'inquadramento regionale  in  applicazione  della  legge
regionale 4 settembre 1984, n. 59.
   3. Il salario di anzianita' previsto dal C.C.N.L. della formazione
professionale alla data del 1 ottobre 1987 e' corrisposto alla  data
di  inquadramento,  in  ventiquattresimi,  in proporzione al servizio
effettivamente prestato.
   4.  Al  personale  e'  corrisposto  il premio di produttivita' per
l'intero  anno  1986,  alle  condizioni  previste  per  il  personale
regionale.