Art. 8. Trattamento economico 1. Al personale inquadrato a norma della presente legge compete il trattamento economico stabilito dall'art. 80, art. 81 e art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sostituiti dall'art. 22 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22. 2. La predetta retribuzione e' maggiorata dell'importo degli scatti e del salario di anzianita' calcolata a norma di contratto relativamente ai servizi pregressi prestati alle dipendenze della Regione, delle amministrazioni provinciali, associazioni intercomunali, comuni e comunita' montane e di quelli gia' attribuiti all'atto dell'inquadramento regionale in applicazione della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59. 3. Il salario di anzianita' previsto dal C.C.N.L. della formazione professionale alla data del 1 ottobre 1987 e' corrisposto alla data di inquadramento, in ventiquattresimi, in proporzione al servizio effettivamente prestato. 4. Al personale e' corrisposto il premio di produttivita' per l'intero anno 1986, alle condizioni previste per il personale regionale.