Art. 2. Approvazione dei progetti e dei piani Le associazioni intercomunali o comunita' montane deliberano, con unico atto da adottarsi entro il 31 ottobre 1987, la concessione dei finanziamenti regionali relativamente a progetti pervenuti al loro esame non oltre il 30 settembre 1987 e presentati con le modalita' di cui all'art. 11 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13.