Art. 2.
                Approvazione dei progetti e dei piani
 
   Le  associazioni intercomunali o comunita' montane deliberano, con
unico atto da adottarsi entro il 31 ottobre 1987, la concessione  dei
finanziamenti  regionali  relativamente  a progetti pervenuti al loro
esame non oltre il 30 settembre 1987 e presentati con le modalita' di
cui all'art. 11 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13.