Art. 2.
 
   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con la seguente variazione da apportarsi per  analogo  importo
agli  stati  di previsione della competenza e della cassa della parte
spesa del bilancio 1987:
   (Omissis).
   Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi si fara' fronte con la
legge di bilancio, utilizzando allo scopo per  gli  anni  1988-89  la
proiezione  finanziaria del cap. 0965 effettuata ai fini del bilancio
pluriennale 1987-89 e riducendo di pari  importo  la  proiezione  del
cap. 0920 sempre iscritta ai fini del bilancio pluriennale.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 15 giugno 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5
maggio 1987 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del  Governo  l'8
giugno 1987.