Art. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1987: (Omissis). Agli oneri per gli esercizi successivi si fara' fronte con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo per gli anni 1988-89 la proiezione finanziaria del cap. 0965 effettuata ai fini del bilancio pluriennale 1987-89 e riducendo di pari importo la proiezione del cap. 0920 sempre iscritta ai fini del bilancio pluriennale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 15 giugno 1987 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.